Premesso che fu costituita in Cecina in data 09-04-1954
una società di pescatori dilettanti per l’esercizio della
pesca sportiva denominata Associazione Pescasportivi Cecina,
oggi in data 28-10-2005 viene redatto il seguente statuto
sociale che ne disciplina l'attività in ossequio alle
vigenti disposizioni di legge in materia e ne stabilisce
la nuova denominazione in
Associazione Pescasportivi Cecina Società dilettantistica
L’associazione ha sede in Cecina (Livorno), i colori
sociali restano il rosso e il blu e il logo comprende
la denominazione e un pesce sopra una parte dello stemma
del comune di Cecina, non ha fini di lucro, indirizzi
di carattere politico, ed è un ente non commerciale aperto
al contributo del volontariato e delle istituzioni civili.
| Art.
2 - Finalità e Scopi |
|
L'associazione ha carattere esclusivamente sportivo e
dilettantistico, si propone di promuovere, programmare,
organizzare e realizzare l’attività sportiva della pesca
sportiva e, più in generale, di tutte le attività sportive
riconosciate dalla Federazione Italiana della Pesca Sportiva
e Attività Subacquee alla quale è affiliata, compresa
l'attività didattica. A tale scopo l'associazione potrà
gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati
e manifestazione sportive di tutte le discipline della
FIPSAS. L'associazione espressamente accetta e si impegna
a rispettare le disposizioni del CONI e quelle dello statuto
e dei regolamenti della FIPSAS e le deliberazioni di quest'ultima.
L'associazione organizza e svolge anche programmi di formazione
dei soci nelle varie discipline cui si è fatto riferimento,
con particolare riguardo ad atleti e tecnici sportivi.
L'associazione tutela l'ambiente anche al di fuori delle
acque fluviali, lacuali e marittime cercando anche di
impedire il bracconaggio, l'uso di attrezzi, sostanze
e mezzi proibiti per la pesca.
L'associazione avrà durata illimitata.
| Art.
4 - Domanda di ammissione |
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Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività
sociali previa iscrizione alla stessa.
Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività
sociali previa iscrizione alla stessa.
Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci,
sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni.
Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione
dovranno farne domanda.
L’ammissione a socio è subordinata alla ricorrenza dei
seguenti requisiti: assenza di condanne penali per delitti
dolosi e assenza di provvedimenti disciplinari di sospensione
e radiazione in campo sportivo.
Il consiglio direttivo, il cui giudizio è insindacabile
e contro la cui decisione non è ammesso appello, provvede
in ordine alle domande di ammissione nel termine di trenta
giorni dalla presentazione. In caso di diniego, il consiglio
direttivo non è tenuto ad esplicitarne le ragioni.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da
minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente
la potestà parentale.
| Art.
5 - Diritti e doveri dei soci |
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Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione,
del diritto di partecipazione alle assemblee sociali,
nonché dell’elettorato attivo e passivo e del diritto
di voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto
e dei regolamenti dell'associazione.
La qualifica di socio da diritto a frequentare i locali
e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite
nell'apposito regolamento.
È esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita
associativa. La qualifica di socio permane sino al verificarsi
di uno degli eventi, previsti dall'art. 6, che ne comportano
la perdita.
I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo
e in quello civile il buon nome dell'associazione e di
osservare le regole dettate dalla federazione.
I soci che intendono svolgere attività nelle acque interne
soggette a leggi regionali o nazionali debbono munirsi
dell'apposita licenza di pesca o altri documenti.
| Art.
6 - Decadenza dei soci |
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1) I soci cessano di appartenere all'Associazione nei
seguenti casi:
dimissione volontaria;
mancato rinnovo dell'iscrizione annuale;
radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei
componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro
il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro
e fuori dell'Associazione, o commetta gravi infrazioni
alle regole di condotta stabilite nello Statuto o nei
Regolamenti.
Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere
ratificato dall'assemblea dei soci alla cui riunione deve
essere convocato il socio nei cui confronti il provvedimento
è assunto.
L’associato radiato non può essere più ammesso.
| Art.
7 - Organi dell'associazione |
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1) Gli organi sociali sono:
L’assemblea;
Il Presidente;
Il Consiglio Direttivo.
L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo
dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie
e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell’Associazione,
all’attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio
Direttivo.
| Art.
9 - Compiti dell'assemblea |
|
La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà normalmente
entro il 30 aprile di ciascun anno per l’approvazione,
in particolare, del rendiconto economico e finanziario
dell’anno precedente e del bilancio preventivo per il
futuro esercizio sociale, nonché della relazione sull’attività
svolta e su quella programmata per il futuro. Per l’elezione
del Consiglio Direttivo, la convocazione dell’assemblea
elettiva dovrà essere fissata entro e non oltre la prima
decade di aprile.
L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il
Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta
motivata dalla metà più uno dei soci. In tale ipotesi
l’assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui
al 2° comma dell'art. 11.
L’assemblea straordinaria dovrà altresì essere tenuta
negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso
di scioglimento dell’Associazione o cessazione della carica
del Consiglio Direttivo qualora questo, per dimissioni
o per qualunque altro motivo, venga a perdere la maggioranza
dei suoi componenti o qualora, per le stesse ragioni,
vengano meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto
dal successivo art. 15, al fine di provvedere alla nomina
del nuovo Consiglio o alla sostituzione dei consiglieri
mancanti.
Rientrano inoltre, nelle competenze dell'assemblea straordinaria,
da convocarsi secondo le modalità ed i termini di cui
all'art. 11 :
Approvare lo statuto e delle sue eventuali modifiche
(art. 13); approvare il regolamento interno dell'Associazione
e le sue eventuali modifiche; deliberare sulle questioni
di particolare importanza e gravità per la vita ed il
funzionamento dell’Associazione; deliberare lo scioglimento
dell'Associazione conformemente a quanto disposto dall'art.
28.
L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza,
dal Vice Presidente o in mancanza, dal Consigliere più
anziano quale socio o di età. Il Presidente provvede a
nominare il Segretario il quale redige apposito verbale
dell'assemblea, verbale che sarà sottoscritto dal Presidente
e dal Segretario nonché, qualora se ne ravvisasse l'opportunità,
da tutti i presenti. Il verbale viene conservato agli
atti dell'Associazione ed inserito in apposito libro verbali
dell'assemblea dei soci tenuto presso la sede e di cui
ogni socio può prendere visione. È compito del Presidente
verificare la regolare costituzione dell’assemblea.
| Art.
10 - Diritti di partecipazione |
|
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie
dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento
della quota sociale.
Il socio ha diritto a un voto. Ogni socio può farsi rappresentare
in assemblea, per mezzo di delega scritta, da altro socio.
Un socio può essere portatore di una sola delega.
La convocazione dell’assemblea, oltre che dal Consiglio
Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei
soci che potranno proporne l’ordine del giorno.
In tale caso l’assemblea dovrà essere convocata entro
30 giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione
dell’assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene
mediante avviso per posta ad ogni socio almeno 8 gg. prima
della data stabilita. L’avviso deve contenere l'indicazione
del giorno, dell’ora, e del luogo della riunione e delle
materie da trattare.
| Art.
12 - Validità assembleare |
|
Tanto l’assemblea ordinaria che quella straordinaria
saranno valide in prima convocazione con la presenza della
maggioranza (metà più uno) dei soci. Trascorsa un’ora
dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita,
in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci
presenti. Le deliberazioni dell’assemblea regolarmente
costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti
espressi dai soci presenti.
| Art.
13 - Consiglio Direttivo |
|
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre
membri fino ad un massimo di undici, eletti dall'assemblea
e, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice presidente
ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli
incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio
Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti
sono rieleggibili. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza.
In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. In
relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri
del Consiglio, inerenti alla carica ricoperta, potranno
essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta
concernente l’espletamento della mansione, volontariamente
e gratuitamente assolta.
Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio
Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze
specifiche, a svolgere attività professionale a favore
dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste
specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere
riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.
Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere
redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o,
in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e dal
Segretario estensore ovvero, qualora se ne ravvisasse
la necessità, da tutti i presenti.
| Art.
14 - Compiti del Consiglio Direttivo |
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Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico
e finanziario da sottoporre all'assemblea;
c) fissare le date delle assemblea ordinarie dei soci,
da indire almeno una volta all'anno, e convocare l'assemblea
straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto
dai soci;
d) redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello
statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività
sportiva e non, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
degli associati;
e) promuovere l’allestimento di attività agonistiche
o ricreative, previamente approvate dall'assemblea;
f) provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale,
eventualmente esistente, e dei collaboratori, curandone
in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni
alla assemblea.
g) determinare l’importo delle quote associative annuali,
fissandone altresì le modalità di pagamento da sottoporre
all'assemblea dei soci;
h) determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni
offerte dall’Associazione e fissarne le modalità di pagamento
da sottoporre alla valutazione assembleare. Non sono ammessi
corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni dei
beni a soci, associati o partecipanti, ai componenti del
Consiglio Direttivo a coloro che per qualsiasi motivo
operino per l'Associazione o ne facciano parte, a soggetti
che effettuano elargizioni liberali a favore dell'Associazione
e ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini
entro il secondo grado, nonché alle società da questi
controllate o collegate a condizioni più favorevoli in
ragione della loro qualità;
i) adottare i provvedimenti di radiazione;
j) curare l’ordinaria amministrazione e, con l'esclusione
dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal
presente statuto, alla straordinaria amministrazione,
in conformità al principio di sovranità assembleare che
informa l’Associazione;
k) attuare le finalità previste dallo statuto.
| Art.
15 - Convocazione del Consiglio Direttivo |
|
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il
Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta
richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, senza formalità.
Qualora, nel corso dell'esercizio sociale, per qualsiasi
ragione, venissero a mancare uno o più consiglieri, il
Consiglio provvederà alla loro sostituzione nelle persone
dei non eletti, a condizione che i sostituti abbiano riportato
un numero di suffragi pari almeno alla metà di quelli
dell’ultimo eletto. In carenza di tale condizione, il
Consiglio potrà eleggere tra i soci un ugual numero di
membri.
Questi, però, dovranno essere confermati nella prossima
Assemblea e decadranno dalla carica contemporaneamente
al Consiglio che li ha eletti.
Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, i
rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea
dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica
fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non
più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra
causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca
del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'assemblea
straordinaria. Il componente del Consiglio che non partecipi
a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato
motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto
dall'incarico.
Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige
l’Associazione e ne è il legale rappresentante.
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili
del buon andamento finanziario e rispondono in proprio
delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel
bilancio o non approvate successivamente come variazioni
allo stesso.
Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente
e solidalmente verso i terzi, in caso di insufficienza
sociale, il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque
abbia speso senza autorizzazione il nome dell'Associazione.
Gli altri soci, per patto espresso, non assumono tale
obbligo. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare
consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al
nuovo Presidente entro 20 gg. dall'elezione di quest’ultimo.
Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale
che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo
e dell’assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il
verbale è conservato agli atti dell'Associazione ed inserito
nel libro verbali del Consiglio Direttivo.
| Art.
18 - Il vice-Presidente |
|
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso
di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni
per le quali venga espressamente delegato.
Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente
e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni,
attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione
dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri
contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da
effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
| Art.
20 - Incompatibilità ed esclusioni |
|
Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di
Consigli Direttivi di altre società affiliate. Non possono
essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
Coloro che non siano cittadini italiani o comunitari
e maggiorenni;
Coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato
per delitto doloso;
Coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente
superiori ad 1 anno inflitte dal CONI o da una Federazione
Sportiva.
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il
1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
| Art.
22 - Il bilancio ed il rendiconto economico e finanziario |
|
Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo
ed il rendiconto economico e finanziario. Il rendiconto
economico e finanziario, in particolare, deve essere redatto
con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria
dell’Associazione.
| Art.
23 - Patrimonio ed entrate |
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I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative
determinate annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvate
dall'assemblea dei soci, dai contributi di enti ed associazioni,
dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere e
dai proventi delle varie attività organizzate dalla Associazione.
Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto
tra vivi che mortis causa.
In nessun caso i proventi delle attività sociali potranno
essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.
L’Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi
che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere
gli scopi sociali.
L’assemblea potrà a maggioranza qualificata deliberare
la trasformazione dell'Associazione in società di capitali,
anche per gli effetti di cui alla legge 18.2.1983 n. 50.
| Art.
26 - Modifiche Statuto |
|
Le eventuali modifiche del presente statuto potranno
essere discusse "e deliberate solo dall'assemblea
straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del
giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il
parere favorevole dei 2/3 dei soci ed il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall'assemblea
generale dei soci. Convocata in seduta straordinaria,
con l’approvazione sia in prima che in seconda convocazione,
di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale,
con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea
generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto
lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentato
da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione
delle deleghe.
L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione,
delibererà sentita l'autorità preposta in merito alla
destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio
dell'Associazione. La destinazione del patrimonio residuo
avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità
analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva
diversa destinazione imposta dalla legge.
La commissione elettorale eletta, dall’assemblea generale,
dovrà compilare una lista unica con un mero di nominativi
non inferiore ai membri da eleggere. I soci elettori hanno
facoltà di sostituire sulla scheda i nominativi proposti
con altri di loro gradimento.
Le elezioni del consiglio direttivo vengono effettuate
con votazioni a scrutinio segreto in base ai nominativi
proposti dalla commissione elettorale che è formata da
3 membri e che dura in carica 4 anni. La commissione elettorale
oltre stabilire le modalità di svolgimento delle elezioni,
dovrà interpellare tutti i soci per trovare coloro che
vogliono essere inseriti nell'apposita lista, ed accertarsi
del loro effettivo desiderio di voler partecipare con
responsabilità all'attività della società e di rispettare
quanto sancito dallo statuto e di voler salvaguardare
sempre gli interessi sociali.
La commissione elettorale dovrà accettare altre eventuali
liste sottoscritte da un minimo di 15 soci, presentate
almeno quindici giorni prima di quello di inizio delle
votazioni purché la lista aggiunta abbia i requisiti richiesti
dal presente statuto.
| Art.
29 - Clausola compromissoria |
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Tutte le controversie insorgenti tre l'associazione ed
i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza
di un Collegio Arbitrale composto da n. 3 arbitri due
dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni
di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto,
dal Presidente del Tribunale di Livorno.
La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio
Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata
da inviarsi entro il termine perentorio di 20 gg. Dalla
data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla
data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio
ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo
del proprio arbitro. L'altra parte dovrà nominare il proprio
arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 gg.
Dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente
punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta
della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente
del Tribunale di Livorno. L'arbitrato avrà sede in Livorno
ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima
libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto,
come irrituale.
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto
si fa riferimento alle norme del codice civile ed alla
legislazione vigente in materia di associazioni ed in
subordine allo statuto ed ai regolamenti della FIPSAS.
Il presente statuto è stato modificato con l'approvazione
dell'assemblea straordinaria dei soci in data 28 ottobre
2005 con voto unanime.